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STATUTO
ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
Approvato dal XXI Congresso Nazionale – Bruxelles 30/03-02/04/2000

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    * FINALITA' E SCOPI
    * ISCRIZIONE
    * STRUTTURE
    * ORGANI DELLE STRUTTURE DI BASE
    * ORGANI PROVINCIALI
    * ORGANI REGIONALI
    * ORGANI NAZIONALI
    * SERVIZI E IMPRESE SOCIALI
    * SOGGETTI SOCIALI
    * SOGGETTI PROFESSIONALI
    * ASSOCIAZIONI SPECIFICHE
    * ASSOCIAZIONI ADERENTI
    * INCOMPATIBILITA' ESTERNE
    * INCOMPATIBILITA' INTERNE
    * GARANZIE STATUTARIE
    * INTERVENTI STRAORDINARI
    * RICORSI SU DELIBERE DEGLI ORGANI ACLI
    * RAPPRESENTANZA E POTERI
    * NORME TRANSITORIE

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FINALITA’ E SCOPI

articolo n.1
Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) fondano sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

articolo n.2
Le ACLI promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato. Le ACLI associano lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto Associativo. Possono aderire alle ACLI associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.

articolo n.3
Le ACLI, Movimento educativo e sociale, operano nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese sociali e realtà associative. La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo. L'azione sociale delle ACLI, a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, sollecita l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni. I Servizi sociali, le Imprese Sociali e le Associazioni specifiche promossi dalle ACLI o ad esse aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale per rispondere ai bisogni culturali, materiali e sociali delle persone: a) nell'assistenza e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato Acli; b) nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l'Ente Nazionale Acli per l'Istruzione Professionale (ENAIP) e gli Enti Regionali ad esso associati; c) nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, la cooperazione, il volontariato, l'ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale. L'uso del nome e del marchio delle ACLI deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale.

articolo n.4
Le ACLI ad ogni livello:
a) favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dai congressi, dalle conferenze organizzative e programmatiche e dagli organi;
b) promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale richiesto alle comunità ecclesiali, ai vari livelli;
c) operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dai Consigli Regionali e Provinciali;
d) assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione di servizi e di imprese sociali, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomo e donna;
e) sono dirette da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI;
f) promuovono una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata; promuovono l'elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso e malavitoso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso e malavitoso.

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ISCRIZIONE

articolo n.5
L'associazione al Movimento aclista avviene attraverso l'iscrizione ad una Struttura di base delle ACLI o delle Associazioni da esse promosse od aderenti. La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

articolo n.6
L'iscrizione alle ACLI dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa. Le tessere delle ACLI sono emesse dalla Direzione Nazionale, sulla base di apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale e distribuite alle Strutture di base tramite gli Organi Regionali e Provinciali.

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STRUTTURE

articolo n.7
Le ACLI promuovono la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale, attraverso Strutture di base dislocate nel territorio, circoli e gruppi organizzati e negli ambienti di lavoro, nuclei, riconosciute dal Consiglio Provinciale quale luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale. Le attività territoriali delle ACLI vengono coordinate da Strutture:
a) Zonali, istituite dal Consiglio Provinciale quali sedi di coordinamento delle attività delle Strutture di base delle Acli e di tutte le attività e iniziative da esse promosse, con particolare attenzione ai rapporti con le Istituzioni locali;
b) Aree metropolitane, istituite dalla Direzione Nazionale d'intesa con il Consiglio Regionale ed i Consigli Provinciali interessati, con il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza delle Acli e di tutte le attività e iniziative da esse promosse nelle grandi aree urbane;
c) Provinciali, con compiti di rappresentanza territoriale, promozione e programmazione delle Acli e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le Provincie dello Stato;
d) Regionali, con compiti di rappresentanza territoriale e di governo regionale, di indirizzo programmatico e coordinamento delle Strutture Provinciali delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le Regioni e con le Provincie autonome;
e) Nazionale, con compiti di rappresentanza istituzionale e sociale, indirizzo politico-progettuale e governo del Movimento nel suo insieme.

articolo n.8
Le ACLI costituiscono, unitamente alle ACLI presenti in altri Paesi, la Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.) e vi partecipano con propri rappresentanti.

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ORGANI DELLE STRUTTURE DI BASE

L'Assemblea dei Soci
articolo n.9
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Struttura di base che:
a) è costituita con diritto di parola e di voto dai soci senza possibilità di delega;
b) elegge ogni quattro anni la Presidenza secondo le norme stabilite dai Regolamenti attuativi;
c) elegge i Revisori dei Conti;
d) indirizza l'azione della Presidenza e ne verifica l'operato;
e) approva annualmente la nota ed il rendiconto economico e finanziario.

articolo n.10
L'Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, qualora la richiedano un terzo dei soci, la Presidenza Provinciale o quella Regionale d'intesa con la Presidenza Zonale dove questa è costituita. La convocazione deve:
a) essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
b) essere affissa presso la sede, comunicata ai soci, alle Presidenze Provinciale e Regionale e, ove siano costituiti, agli Organi Zonali;
c) indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori. Le deliberazioni dell'Assemblea ed il rendiconto consuntivo devono essere portati a conoscenza dei soci tramite affissione presso la sede.

La Presidenza
articolo n.11
La Presidenza:
a) è composta dai Componenti eletti dall'Assemblea dei soci, dai responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni specifiche costituite all'interno del Circolo o del Nucleo;
b) dirige le attività della Struttura di base in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dagli Organi Provinciali e Zonali.

Il Presidente
articolo n.12
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente le Acli e politicamente ogni iniziativa da loro promossa nell'ambito del territorio di competenza della Struttura;
b) convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
c) viene eletto sulla base dei regolamenti attuativi.

Organi Zonali
articolo n.13
Organi della Zona sono: l'Assemblea e la Presidenza. L'ambito territoriale è definito dal Consiglio Provinciale. Le procedure di elezione degli organi, i loro compiti e le modalità di funzionamento sono definite dai Regolamenti attuativi.

Assemblea Provinciale dei Presidenti delle Strutture di Base e di Zona
articolo n.14
L'Assemblea Provinciale dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona:
a) garantisce un maggiore coordinamento delle attività delle Strutture di base nella realizzazione degli indirizzi politico- programmatici del Consiglio Provinciale;
b) elegge al proprio interno ogni quattro anni e/o in occasione del Congresso Provinciale i componenti il Consiglio Provinciale di sua competenza;
c) valuta i risultati del tesseramento e l'attuazione del programma dell'Associazione;
d) è convocata dalla Presidenza Provinciale almeno una volta l'anno.

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ORGANI PROVINCIALI

Il Congresso provinciale
articolo n.15
Il Congresso Provinciale:
a) è composto: - per un minimo dell'80% dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base in proporzione alla media degli iscritti alle ACLI negli ultimi quattro anni; - per un minimo del 10% ed un massimo del 20% dai delegati, iscritti alle ACLI, espressi da ogni Associazione Specifica o aderente esistente sul territorio secondo le indicazioni del Regolamento Regionale; b) determina il numero dei Consiglieri Provinciali da eleggere: da un minimo di quindici a un massimo di cinquanta;
c) elegge i due terzi dei Consiglieri Provinciali di cui al comma b) e i delegati ai Congressi Regionali e Nazionale;
d) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici.

Il Consiglio provinciale
articolo n.16
Il Consiglio Provinciale è composto, con diritto di voto:
a) dai Consiglieri eletti dal Congresso;
b) dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di zona;
c) dal Coordinatore dei Giovani delle Acli;
d) dalla Responsabile del Coordinamento donne; e) dalla Responsabile Acli-Colf e dai rappresentanti Fap-Acli e Acli Terra.
Il Consiglio Provinciale:
a) elegge il Presidente Provinciale;
b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dal Presidente;
c) elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
d) definisce gli obiettivi, il programma provinciale di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione in coerenza con gli indirizzi politici e organizzativi definiti dal Consiglio Regionale;
e) approva annualmente i bilanci.
Il Consiglio Provinciale convoca, determinandone l'ordine del giorno:
a) il Congresso Provinciale in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria: - su richiesta di almeno 1/3 delle Strutture di base della Provincia che rappresentino almeno la metà degli iscritti;
- su richiesta della Direzione Nazionale;
b) la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato.
Il Consiglio Provinciale:
a) determina le percentuali previste dalla lettera a) dell'art. 15 del presente Statuto;
b) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

La Presidenza provinciale
articolo n.17
La Presidenza Provinciale:
a) è formata:
- con diritto di parola e di voto dai componenti eletti dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente;
- con diritto di parola dal Coordinatore dei Giovani delle ACLI, dalla Responsabile del Coordinamento Donne e dal Presidente dell'Unione Sportiva ACLI;
b) dirige le ACLI nell'ambito della Provincia,
c) assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

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ORGANI REGIONALI

Il Congresso regionale
articolo n.18
Il Congresso Regionale:
a) è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione alla media degli iscritti negli ultimi quattro anni; b) determina i Consiglieri Regionali da eleggere in numero non inferiore a quindici;
c) elegge:
- i Consiglieri Regionali di sua competenza;
- i Consiglieri Nazionali di sua competenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso Nazionale;
- il Collegio Regionale dei Probiviri;
d) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici.

Il Consiglio regionale
articolo n.19
Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto:
- dai Consiglieri eletti dal Congresso;
- dai Presidenti Provinciali;
- dal Coordinatore dei Giovani delle Acli;
- dalla Responsabile del Coordinamento Donne;
- dalla Responsabile Acli Colf e dai Rappresentanti Fap-Acli e Acliterra.
Il Consiglio Regionale:
a) elegge il Presidente Regionale;
b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dal Presidente;
c) elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
d) definisce gli obiettivi, il programma regionale di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione;
e) approva annualmente i bilanci.
Il Consiglio Regionale convoca, determinandone l'ordine del giorno:
a) il Congresso Regionale in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria:
- su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri Regionali che rappresentino non meno della metà degli iscritti;
- su richiesta della Direzione Nazionale;
b) la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato.
Il Consiglio Regionale:
a) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione;
b) approva un Regolamento attuativo Regionale entro tre mesi dall'approvazione del Regolamento Nazionale. Sulla base del principio di sussidiarietà il Regolamento Regionale dovrà normare tutte le materie non specificatamente contenute nel Regolamento Nazionale e inerenti al proprio livello o inferiori. In particolare:
- le modalità di elezione della Presidenza e del Presidente di Circolo;
- le procedure di elezione, i compiti e le modalità di funzionamento delle Zone;
- le modalità di espressione dei delegati delle Associazioni Specifiche o aderenti, come previsto dall'Art. 15;
- le modalità di partecipazione dei Presidenti di Circolo e dei responsabili delle Associazioni Specifiche ai diversi livelli negli Organi di indirizzo. I Regolamenti Regionali devono essere ratificati dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Qualora vi siano Regioni inadempienti, il Consiglio Nazionale provvede ad emanare apposito Regolamento.

La Presidenza regionale
articolo n.20
La Presidenza Regionale:
a) è formata:
- con diritto di parola e di voto dai componenti eletti dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente;
- con solo diritto di parola dal Coordinatore dei Giovani delle ACLI, dalla Responsabile del Coordinamento Donne e dal Presidente dell'Unione Sportiva ACLI;
b) dirige le ACLI nell'ambito della Regione, assolve i compiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Il Coordinamento Trentino-Alto Adige
articolo n.21
Nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige si riconosce il KVW (Katholischer Verband der Werktatigen) come associazione aderente alle Acli che, con propria autonomia organizzativa, contribuisce al programma generale delle ACLI stesse. Tra i Consigli Provinciali delle Acli di Trento, di Bolzano e del KVW è costituito un organo paritetico di coordinamento.

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ORGANI NAZIONALI

Il Congresso nazionale
articolo n.22
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni.
Il Congresso:
a) elegge:
- il Presidente Nazionale;
- i quaranta Consiglieri Nazionali di sua competenza;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
b) verifica l'attività svolta rispetto alla missione fondamentale dell'Associazione e indica gli obiettivi strategici per il mandato successivo;
c) decide sulle proposte di modifiche allo Statuto.

Il Consiglio nazionale
articolo n.23
Il Consiglio Nazionale è composto, con diritto di voto, da:
- il Presidente Nazionale;
- quaranta Consiglieri eletti dai Congressi Regionali;
- quaranta Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale;
- i Presidenti Regionali;
- quindici Consiglieri eletti da parte degli Organi rappresentativi dei Giovani delle ACLI, delle ACLI Colf, di Acliterra, della FAP e del Coordinamento Donne;
- un rappresentante per ogni Associazione Specifica; l'Unione Sportiva Acli elegge tre rappresentanti;
- due Consiglieri eletti dal KVW.
Il Consiglio Nazionale:
a) elegge, al proprio interno, il Presidente del Consiglio Nazionale che lo convoca e ne dirige i lavori;
b) approva o respinge la composizione della Presidenza e la nomina del Segretario Generale formulate dal Presidente Nazionale Acli;
c) elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
d) definisce strategie, strumenti e risorse necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal Congresso;
e) approva annualmente i bilanci della Struttura Nazionale;
f) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione;
g) convoca, e ne determina l'ordine del giorno:
- il Congresso: in via ordinaria ogni 4 anni;
in via straordinaria, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
su richiesta di Consigli Provinciali che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti, calcolati sulla media dell'ultimo Congresso Nazionale;
- la Conferenza Organizzativa e Programmatica Nazionale di metà mandato;
h) elegge la Commissione Pari Opportunità uomo-donna con il compito di sviluppare iniziative e strategie specifiche nei programmi ed azioni di riequilibrio della rappresentanza;
i) elegge i rappresentanti delle ACLI italiane nella Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.);
l) opera sulla base di un suo Regolamento;
m) adegua lo Statuto alle innovazioni legislative, previo parere favorevole del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, a titolo consultivo, gli ex Presidenti Nazionali.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno; in sessione straordinaria, quando lo richiedano per iscritto un terzo dei suoi componenti o la Direzione Nazionale.
Il Consiglio si articola in Commissioni di lavoro coordinate dai rispettivi Presidenti.

La Direzione Nazionale
articolo n.24
La Direzione Nazionale è formata con diritto di parola e di voto:
- dalla Presidenza Nazionale;
- da venti componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i quali dieci Presidenti Regionali e quattro donne;
- dal Coordinatore dei Giovani delle Acli, dalla Responsabile del Coordinamento donne.
La Direzione Nazionale:
a) programma e verifica l'attività delle ACLI nell'ambito delle scelte politiche e operative decise dal Consiglio Nazionale, nonché lo sviluppo del processo di Regionalizzazione promuovendo progetti e modalità che lo favoriscano;
b) ha facoltà di costituire organismi operativi indicandone tempi, ruoli e funzioni;
c) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

La Presidenza Nazionale
articolo n.25
I componenti la Presidenza Nazionale, fino ad un massimo di nove, sono designati dal Presidente tra i Consiglieri Nazionali o, in caso motivato, all'esterno del Consiglio Nazionale. Fanno inoltre parte della Presidenza a titolo consultivo il Coordinatore dei Giovani delle Acli, la Responsabile del Coordinamento Donne, il Presidente dell'Unione Sportiva Acli, il Segretario Generale. La Presidenza ha la responsabilità di:
a) attuare i programmi della Direzione Nazionale, promuovendo l'azione sociale, sviluppando la presenza Acli sul territorio Nazionale;
b) fissare gli obiettivi dell'azione sociale e dell'azione economica, con le relative politiche, decidendo le priorità e i settori nei quali investire o disinvestire;
c) convocare la Direzione Nazionale. È convocata dal Presidente, di norma, una volta alla settimana.

IL CO.S.I.S.
articolo n.26
La Presidenza Nazionale si avvale di un "Comitato Servizi e Imprese Sociali" (CO.S.I.S.) composto dai Vice Presidenti o Amministratori Delegati dei Servizi e delle Imprese Sociali delle Acli. Tale organo ha la responsabilità di:
a) curare il coordinamento e l'integrazione tra i Servizi e le Imprese Sociali;
b) verificare gli andamenti gestionali di Servizi e Imprese Sociali;
c) attuare gli orientamenti di sistema e le politiche comuni decise dalla Presidenza Nazionale. E' presieduto dal Presidente Nazionale delle Acli o da un componente della Presidenza Nazionale a ciò delegato. E' composto e opera sulla base di un Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale.

Il Segretario Generale
articolo n.27
Il Segretario Generale:
a) è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale delle Acli ed è responsabile, congiuntamente al Presidente, di tutte le operazioni di carattere economico- finanziario relative alla Struttura Acli Nazionale;
b) è Segretario del CO.S.I.S e in quanto tale cura l'istruttoria e l'implementazione delle decisioni assunte dal Comitato stesso.

La Conferenza Nazionale Organizzativa e Programmatica
articolo n.28
Il Consiglio Nazionale convoca a metà mandato, con criteri di rappresentatività delle Strutture di base e delle attività e iniziative promosse dalle Acli, la Conferenza Nazionale Organizzativa e Programmatica, la quale:
a) verifica l'efficacia delle politiche di aggregazione; la rispondenza della proposta associativa alle trasformazioni in atto nella società; la vitalità delle Strutture; lo stato delle risorse economiche e la funzionalità degli Organi delle Acli e di tutte le iniziative e attività da esse promosse; l'attuazione del programma.
b) definisce strategie e delibera azioni di programmazione progettuale, organizzativa ed amministrativa.

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SERVIZI E IMPRESE SOCIALI

articolo n.29
Le Acli promuovono Servizi e Imprese Sociali per soddisfare i bisogni e gli interessi dei cittadini. I Servizi e le Imprese Sociali promossi dalle Acli concorrono allo sviluppo dell'economia civile e ad arricchire, con le loro peculiari potenzialità, la proposta associativa. Oltre ai Servizi indicati all'art. 3 del presente Statuto, le Acli promuovono Imprese Sociali a supporto delle iniziative che realizzano nei diversi ambiti del loro impegno. Gli orientamenti generali a cui i Servizi e le Imprese sociali promossi dalle Acli si ispirano e le regole generali che ne dirigono l'azione sono definiti nella "Carta dei Servizi e delle Imprese Sociali Acli". Il Consiglio Nazionale la approva e ne verifica l'applicazione. Il Presidente delle ACLI è anche il Presidente dei Servizi Sociali da esse promossi, con facoltà degli Organi delle ACLI competenti di attribuire o designare a tale responsabilità un altro loro componente con diritto di voto. Le Presidenze ACLI ai vari livelli approvano le proposte di nomina e designazione dei componenti gli Organi dei Servizi e delle Imprese Sociali previste dai rispettivi Statuti.

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SOGGETTI SOCIALI

articolo n.30
I Soggetti Sociali sono promossi dai Consigli ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere la presenza, le attività e l'esperienza dei giovani con i Giovani delle Acli, delle donne con il Coordinamento Donne, degli anziani e dei pensionati con la FAP. I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli Organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Regolamenti e/o Statuti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI. Le modalità di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai regolamenti Nazionali e Regionali.

I Giovani delle ACLI
articolo n.31
I Giovani delle Acli:
- vivono il percorso di aggregazione del Movimento di cui all'art.5;
- organizzano i giovani, iscritti alle ACLI, fino a 28 anni.

Il Coordinamento Donne
articolo n.32
Il Coordinamento Nazionale Donne:
a) rappresenta e promuove il ruolo politico delle donne delle ACLI;
b) promuove e attiva azioni positive e strategie di pari opportunità uomo-donna nel sistema ACLI;
c) concorre a formulare gli indirizzi e i programmi delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse;
d) promuove e coordina iniziative di studio, formazione, azione sociale e politica per favorire l'aggregazione delle donne e valorizzarne pensiero ed esperienza.
Il Coordinamento Nazionale Donne ha il compito di organizzare, in preparazione della Conferenza Nazionale Organizzativa e Programmatica ed in collaborazione con la Direzione Nazionale, l'Assemblea dei Coordinamenti Regionali e Provinciali per verificare e programmare lo sviluppo della loro iniziativa, in coerenza con gli obiettivi indicati nei punti a), b), c) e d) del presente articolo.
I Coordinamenti Donne:
a) sono promossi a tutti i livelli dell'Associazione;
b) si avvalgono di strumenti e risorse concordati con gli Organi deliberativi delle ACLI dei rispettivi livelli;
c) hanno quali organi dirigenti: la Responsabile e il Direttivo.

La FAP
articolo n.33
La Federazione Anziani Pensionati (FAP) costituisce l'esperienza organizzata delle Acli per favorire la promozione, l'azione sociale e il volontariato degli iscritti con più di 60 anni di età o comunque pensionati.

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SOGGETTI PROFESSIONALI

articolo n.34
I Soggetti Professionali sono promossi dai Consigli ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere la presenza, le attività, l'assistenza e la tutela dei lavoratori del mondo rurale con le ACLI TERRA e dei collaboratori e delle collaboratrici familiari con le ACLI COLF. I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli Organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Statuti o Regolamenti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI. Le modalità di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai Regolamenti Nazionali, Regionali e Provinciali.

Le ACLI Colf
articolo n.35
Le ACLI Colf:
a) costituiscono l'esperienza organizzata delle ACLI per favorire la promozione professionale e sociale dei collaboratori e delle collaboratrici familiari;
b) operano sulla base di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale ACLI.

Le ACLI-TERRA
articolo n.36
Le ACLITERRA sono l'associazione professionale agricola delle ACLI di cui esprimono la presenza delle ACLI nel mondo rurale. La loro iniziativa favorisce l'integrazione fra culture, economie, tradizioni sui territori, nella fedeltà a valori e radici comuni. Le ACLITERRA promuovono la tutela e l'assistenza dei lavoratori rurali e delle loro famiglie.

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ASSOCIAZIONI SPECIFICHE

articolo n.37
Le Associazioni Specifiche sono costituite dai Consigli Acli ai vari livelli, per promuovere e sostenere all'interno delle Acli esperienze, attività e percorsi associativi sportivi, ambientali, ricreativi, culturali, turistici, sociali e dei consumatori. Organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed interessi delle persone, aiutano a prendere consapevolezza delle loro potenzialità e favoriscono la partecipazione e l'impegno attivo. Concorrono a favorire la conoscenza della proposta associativa delle Acli e partecipano al programma di attività del Movimento. Sviluppano la loro dinamica associativa e progettuale con l'apporto di Organi eletti in base agli Statuti ed ai Regolamenti di attuazione. Operano secondo propri Statuti o Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale ACLI o, nel caso di esperienze territoriali, dai Consigli competenti. Ai vari livelli le Presidenze Acli istituiscono i "Coordinamenti delle Associazioni Specifiche", come luogo di integrazione delle politiche aggregative, organizzative, di comunicazione, secondo le linee strategiche decise dagli Organi delle Acli. I Coordinamenti operano secondo un Regolamento approvato dai Consigli Acli ai vari livelli. A livello nazionale le Associazioni Specifiche riconosciute sono:
- l'Unione Sportiva ACLI (U.S. ACLI), con attività sportive e ludico-motorie rivolte alle persone di ogni età e categoria sociale;
- l'Unione Nazionale Arti e Spettacolo Popolare (UNASP), con attività culturali, artistiche, musicali e ricreative;
- il Centro Turistico Acli (Cta), con attività turistiche;
- ACLI-Anni Verdi, associazione nazionale di tutela ambientale;
- la Lega Consumatori ACLI, che promuove la difesa dei consumatori come persone e come famiglie;
- ACLI-Club della Solidarietà, per favorire l'aggregazione di coloro che si avvalgono di un servizio delle ACLI e desiderano impegnarsi in attività di solidarietà e volontariato.
Il tesseramento delle Associazioni Specifiche è approvato dalla Direzione Nazionale ACLI. Le modalità del tesseramento e le politiche di aggregazione sono definite dagli Organi delle Associazioni Specifiche, d'intesa con gli organi delle ACLI ai rispettivi livelli.

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ASSOCIAZIONI ADERENTI

articolo n.38
Possono aderire alle ACLI associazioni che ne condividano le finalità contenute agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Statuto; collaborano alle iniziative e alla vita delle ACLI con modalità stabilite in appositi protocolli d'intesa, sottoscritti dai relativi Organi territorialmente competenti.

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INIZIATIVE SPECIFICHE

Cooperazione e lavoro associato
articolo n.39
Le Acli promuovono la cooperazione e il lavoro associato quali attività imprenditive e sociali atte a promuovere le condizioni morali, sociali e materiali delle persone. A tal fine: a) i Consigli Provinciali, Regionali e Nazionale promuovono e coordinano l'iniziativa delle cooperative, dei Consorzi ed Unioni di Cooperative, avvalendosi dei servizi del Consorzio Solaris. b) le Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale rappresentano, tutelano ed assistono le Strutture cooperative e di lavoro associato che aderiscono ai principi delle Acli e della Carta dei Servizi e delle Imprese Sociali ed operano in coerenza con gli indirizzi del Movimento.

Immigrati ed emigrati
articolo n.40
Le ACLI promuovono iniziative di formazione, azione sociale, tutela e promozione dei diritti tra gli emigrati e gli immigrati in Italia e all'estero. Tali iniziative si collegano con l'azione della FAI (Federazione ACLI Internazionali) e degli organismi regionali appositamente istituiti e sono coordinate da un organismo operativo istituito dalla Direzione Nazionale ACLI.

Volontariato
articolo n.41
Le Acli promuovono il volontariato come:
a) risorsa basilare per il sostegno della loro vita associativa;
b) attività di solidarietà con le persone, le famiglie e le comunità organizzate nelle forme previste dalle leggi nazionali e regionali, attraverso apposite associazioni promosse ai vari livelli;
c) forme di impegno per la solidarietà e la cooperazione tra le Nazioni ed i popoli nell'ambito di iniziative di volontariato internazionale rivolte ad educare alla pace ed alla mondialità.

IPSIA
articolo n.42
L'IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli) opera per la cooperazione internazionale allo sviluppo, la solidarietà tra i popoli e la diffusione di una cultura di pace. Opera sulla base di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Nazionale delle ACLI.

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INCOMPATIBILIA’ ESTERNE

articolo n.43
I componenti la Presidenza Nazionale ed i Presidenti Provinciali e Regionali sono incompatibili: a) nell'ambito istituzionale:
- con responsabilità di governo a tutti i livelli;
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni delle città con più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia;
b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:
- ai Consigli e ai Comitati Provinciali, Regionale e Nazionale;
- alle Direzioni e agli Organi esecutivi a tutti i livelli;
c) nell'ambito sindacale con responsabilità:
- nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;
- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.

articolo n.44
I componenti la Presidenza Nazionale, la Direzione Nazionale e le Presidenze Regionali e Provinciali sono incompatibili:
a) nell'ambito istituzionale:
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e Regionali;
- con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000 abitanti;
b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:
- ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;
- alle Direzioni e agli Organi esecutivi Nazionali, Regionali e Provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;
c) nell'ambito sindacale con responsabilità:
- nella Segreteria confederale ed in quelle delle Unioni Regionali e comprensoriali;
- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello.

articolo n.45
I Consiglieri Nazionali, Regionali e Provinciali sono incompatibili con incarichi esecutivi di partito Nazionali, Regionali e Provinciali allo stesso livello o a quello superiore.

articolo n.46
I Presidenti di Zona e delle Strutture di base sono incompatibili:
a) nell'ambito istituzionale:
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;
- con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli Organi esecutivi a tutti i livelli.

articolo n.47
Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli Organi delle ACLI è immediata nei momenti in cui il dirigente ACLI:
a) accetta la candidatura a componente delle Assemblee rappresentative o degli Organi di governo;
b) accetta una delle responsabilità politico-partitiche o sindacali.

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INCOMPATIBILITA’ INTERNE

articolo n.48
I dipendenti delle Strutture delle ACLI, dei Servizi sociali e delle Imprese Sociali, nonché quelli delle realtà associative e di ogni altra iniziativa da esse promossa ai vari livelli territoriali di cui all' Art. 7, non devono superare il 25% dei Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso; i dipendenti eventualmente eletti in soprannumero devono optare, entro 30 giorni dalla elezione degli Organi direttivi, dandone comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale. I Consigli Regionali e Provinciali, ai propri livelli, regolamentano la materia in base alle rispettive esigenze, anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il limite massimo. I dipendenti delle Acli e delle attività da esse promosse non devono superare il 50% dei membri delle Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale con diritto di voto. Il Segretario Generale delle Acli è incompatibile con incarichi elettivi a qualsiasi livello. I Coordinatori e i Direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese Sociali e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI non devono far parte con voto deliberativo degli Organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali incarichi. Coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi Sociali e Imprese Sociali delle ACLI e con tutte le iniziative da esse promosse, ovvero che sono ivi distaccati dalla Presidenza delle ACLI, non devono essere nominati o designati a far parte degli Organi direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto. Le responsabilità di Presidente e di Vice Presidente delle ACLI non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni. I Presidenti Provinciali non possono essere eletti nella Presidenza Nazionale. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente Regionale.

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GARANZIE STATUTARIE

I Collegi dei Probiviri
articolo n.49
I Collegi dei Probiviri:
a) sono composti da sei Probiviri eletti dai rispettivi Congressi tra i soci che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi delle Strutture di base, Provinciali, Regionali e Nazionale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
b) eleggono tra i propri componenti il Presidente del Collegio.
Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti il Collegio.

Il Collegio Nazionale
articolo n.50
Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide entro due mesi:
a) in merito alle denunce contro le violazioni dello Statuto che si presumono compiute dalla Direzione Nazionale;
b) sulle denunce riguardanti i soci che ricoprono la carica di Consigliere Nazionale;
c) sui ricorsi contro le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri;
d) sui casi e i ricorsi di cui agli articoli successivi, quando, sciolto il Consiglio Regionale, è nominato un Commissario.
Avverso i provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri relativi ai punti a), b) e d) le parti in causa possono ricorrere al Consiglio Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i compiti di:
a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione;
b) convocare e preparare il Congresso Nazionale nell'eventualità che il Consiglio Nazionale non sia in grado di rieleggere il Presidente Nazionale;
c) ratificare i Regolamenti attuativi Regionali sulla base della loro coerenza con lo Statuto. Il giudizio è inappellabile.

Il Collegio Regionale
articolo n.51
Il Collegio Regionale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti nella Regione e decide entro un mese:
a) sulle denunce di violazione dello Statuto o indegnità dei soci;
b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione;
c) sui ricorsi presentati da soci o da Organi territoriali delle ACLI contro provvedimenti degli Organi Provinciali e Regionali. Avverso i provvedimenti dei Collegi Regionali dei Probiviri le parti in causa possono ricorrere al Collegio Nazionale.

Denuncie - Ricorsi
articolo n.52
Le denunce e i ricorsi al Collegio Regionale dei Probiviri, devono essere presentate alle Presidenze Provinciali che le trasmettono con un proprio parere entro quindici giorni. Il Collegio dei Probiviri istruisce la denuncia sentendo gli interessati.

articolo n.53
Eventuali ricorsi contro le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri devono essere inoltrate al Collegio Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si impugna. Gli Organi delle ACLI, in casi di particolari gravità, hanno facoltà di sospendere i soci denunciati; la sospensione deve comunque essere ratificata entro 20 giorni dal Collegio Regionale dei Probiviri territorialmente competente, anche nel caso esso non avesse ancora concluso l'esame della denuncia.

Misure disciplinari
articolo n.54
Sono misure disciplinari:
a) il richiamo;
b) la deplorazione;
c) la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza; la surroga è sospesa fino alla sentenza definitiva;
d) l'espulsione.
I Collegi dei Probiviri, entro dieci giorni, comunicano e motivano agli interessati e agli organi denuncianti le decisioni assunte. I soci espulsi per violazione allo Statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri che ha adottato la misura disciplinare.

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INTERVENTI STRAORDINARI

Nomina Incaricati
articolo n.55
La Direzione Nazionale ha facoltà di nominare, d'intesa con la Presidenza Regionale, un proprio incaricato per assolvere temporaneamente ad una o più competenze previste dallo Statuto non assolte dagli Organi Provinciali. Analogamente ha facoltà di nominare un incaricato a livello Regionale.

Scioglimento Presidenze
articolo n.56
La Direzione Nazionale, d'intesa con la Presidenza Regionale, ha facoltà di sciogliere la Presidenza Provinciale quando questa viene meno alle sue funzioni o esplica attività contrarie agli indirizzi delle ACLI. Per analoghi motivi ha facoltà di sciogliere la Presidenza Regionale. In tali casi la Direzione Nazionale convoca, entro 30 giorni, il Consiglio Provinciale o Regionale per procedere alla elezione della nuova Presidenza.

Scioglimento Consigli – Nomina Commissario
articolo n.57
La Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Provinciale qualora venga meno alle sue funzioni, o assuma deliberazioni e atteggiamenti contrari agli indirizzi delle ACLI e di nominare contestualmente un Commissario. Tale facoltà è esercitata d'intesa con la Presidenza Regionale. In casi di eccezionale urgenza e gravità o in caso di mancata intesa, la Direzione Nazionale ha facoltà di nominare un Commissario in attesa di delibera definitiva del Consiglio Nazionale. Per analoghi motivi la Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Regionale e di nominare un Commissario. Con lo scioglimento dei Consigli decadono anche gli organi dei Servizi allo stesso livello. La Direzione Nazionale è tenuta a comunicare per iscritto il provvedimento ai componenti i Consigli disciolti.

Dimissioni o decadenza del Presidente Nazionale
articolo n.58
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale elegge il nuovo Presidente Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto. Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale devono essere presentate dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto. La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto. In caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Consiglio Nazionale elegge il nuovo Presidente Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti con diritto di voto. Qualora non si raggiunga tale quorum il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri convoca il Congresso Nazionale.

Costituzione nuove Province
articolo n.59
In caso di costituzione di una nuova Provincia, la Direzione Nazionale, d'intesa con la Presidenza Regionale, nomina un Commissario che ha il compito di giungere a costituire gli organi democratici. Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti le ACLI e tutte le iniziative da esse promosse nella provincia o nella regione sino alla costituzione degli Organi elettivi o alla revoca della nomina da parte della Direzione Nazionale.

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RICORSI SU DELIBERE DEGLI ORGANI ACLI

articolo n.60
Avverso le delibere degli Organi delle Acli:
a) ciascun socio proponente una nuova Struttura di Base ha facoltà di ricorrere al Consiglio Regionale, in caso di mancato riconoscimento da parte del Consiglio Provinciale;
b) ciascun componente le Presidenze delle Strutture di base nei confronti delle quali il Consiglio Provinciale ha deliberato lo scioglimento o la revoca del riconoscimento della Struttura, ha facoltà di ricorrere alla Presidenza Regionale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
c) ciascun Consigliere Provinciale o Regionale ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al punto precedente. Il ricorso nei confronti dello scioglimento del Consiglio Provinciale deve essere inoltrato tramite il Consiglio Regionale che lo trasmette al Consiglio Nazionale con proprio parere entro 30 giorni. Il Consiglio Nazionale esamina i ricorsi nella prima seduta utile. La presentazione di ricorsi non sospende in alcun caso l'esecutività dei provvedimenti di scioglimento degli organi; l'esecutività è immediatamente operativa.

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RAPPRESENTANZA E POTERI

Rappresentanza legale
articolo n.61
Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente le ACLI nei confronti di terzi per le questioni aventi interesse Nazionale e internazionale e per ogni attività della Presidenza Nazionale. Le ACLI rispondono unicamente delle obbligazioni assunte dal loro legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri. I Presidenti Regionali, Provinciali e delle Strutture di base hanno la rappresentanza legale delle ACLI relativamente ai rispettivi livelli, anche in giudizio. Operazioni di carattere amministrativo e finanziario.

Operazioni di carattere amministrativo e finanziario
articolo n.62
Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente delle ACLI, quella del Segretario Generale o quella del componente la Presidenza a cio' designato. Le Presidenze Provinciali, Regionali, Nazionale e la Direzione Nazionale possono per altro nominare un altro componente di Presidenza per le incombenze di cui sopra in sostituzione del Presidente e del componente la Presidenza designato, in caso di assenza o impedimento di uno dei due. Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve comunque risultare dal processo verbale previsto dall' art. 66. Le Strutture di base, la zona e gli Organi Provinciali e Regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna Struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.

Collegio dei Revisori
articolo n.63
Ogni organo collegiale delle ACLI con funzioni amministrative, è affiancato da un Collegio di Revisori, il quale cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un'apposita relazione, in occasione della presentazione dei bilanci annuali, relativi agli anni solari, agli organi competenti per l'approvazione. Il Collegio dei revisori è composto da tre revisori effettivi e da due supplenti.

Patrimonio
articolo n.64
Il patrimonio delle ACLI è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esse pervenuti per qualsiasi titolo o causa. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere alle ACLI la divisione del fondo comune nè pretendere quota alcuna. I beni patrimoniali delle ACLI di proprietà o di pertinenza delle singole Strutture di base devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Presidenza Provinciale. Le Presidenze Provinciali e Regionali devono trasmettere alla Presidenza Nazionale l'inventario dei beni delle ACLI di loro pertinenza unitamente all'inventario dei beni delle Strutture di base presso di loro depositati.

Scioglimento delle Strutture di Base
articolo n.65
In caso di scioglimento delle Strutture di base o di volontaria disaggregazione dalla Direzione Nazionale, i beni patrimoniali delle ACLI di proprietà o di pertinenza della singola Struttura si trasferiscono direttamente in capo alla Presidenza Provinciale e da questa per gli stessi motivi alla Presidenza Nazionale.

articolo n.66
Di tutte le riunioni degli organi delle ACLI, deve essere redatto un processo verbale.

Organo ufficiale
articolo n.67
Organo ufficiale di stampa delle ACLI è il periodico "Aesse-Azione sociale".

Regolamenti
articolo n.68
I regolamenti di applicazione dello Statuto approvati dal Consiglio Nazionale ne costituiscono parte integrante.

Modifiche statuto
articolo n.69
Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere formulate dai Congressi Provinciali, Regionali e dalla Direzione Nazionale secondo le modalità stabilite dal regolamento del Congresso Nazionale. Lo Statuto può essere modificato:
a) dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei delegati; per i primi otto articoli occorre il voto favorevole di due terzi dei delegati;
b) dal Consiglio Nazionale limitatamente agli adeguamenti di legge e previo parere favorevole del Collegio Nazionale dei Probiviri. Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti entrano in vigore immediatamente.

Scioglimento delle Acli
articolo n.70
Lo scioglimento delle ACLI può essere deliberato soltanto da un Congresso Nazionale straordinario, appositamente convocato, con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati. Nel caso di scioglimento, il patrimonio delle ACLI sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ad enti morali o ad imprese senza finalità lucrative con scopi di pubblica utilità.

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NORME TRANSITORIE

articolo n.71
La stesura della "Carta dei Servizi e delle Imprese Sociali" viene approvata per la prima volta dal XXI° Congresso Nazionale ACLI.

articolo n.72
In applicazione dell'art. 23, fino al 22° Congresso Nazionale, si dispone che gli Organi rappresentativi del Coordinamento Donne Acli eleggano sette rappresentanti in Consiglio Nazionale, i Giovani delle Acli eleggano sei rappresentanti, le Acli Colf un rappresentante, le Acliterra un rappresentante.






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